La Legge regionale (16 luglio 2015 n.9 art.36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie) definisce che non vi è più l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica superiore a cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva. Rimane la necessità di presentazione della certificazione, qualora lo richiedano misure di profilassi a livello internazionale e nazionale. Se l'alunno viene invece allontanato da scuola prima della fine delle lezioni per malessere associato a febbre o ad altre cause di malattia, è necessario che il minore rimanga a casa un ulteriore giorno (48 ore), al termine del quale potrà rientrare senza il certificato medico. Nel caso in cui l'assenza fosse determinata da motivi familiari od altro si chiede di comunicarli per iscritto ai docenti mediante richiesta, su modulo predisposto, da ritirare a scuola o da scaricare dal sito della Direzione Didattica. Si raccomanda di effettuare costanti controlli sullo stato di salute dei ragazzi con particolare riguardo all'influenza, a tutte le malattie infettive e circa all'eventuale presenza di pediculosi. In presenza di pediculosi, il trattamento va effettuato almeno una volta prima del rientro a scuola e poi ripetuto dopo 6-7 giorni. Il minore può rientrare a scuola seguendo le indicazioni di cui sopra.
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