Procedure in caso di sciopero

Procedure in caso di sciopero

  1. In caso di sciopero la comunicazione prevista dall’articolo 2, comma 3 dell’accordo allegato al CCNL 2007 sulle norme di attuazione della L. 146/90 verrà presentato non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l’erogazione del servizio.
  1. Disposizioni al personale in caso di sciopero:

- per garantire i servizi minimi essenziali, al fine di contemperare il DIRITTO DI SCIOPERO con l’esigenza di garantire il godimento del diritto all’istruzione nel suo contenuto autenticamente essenziale, il personale, volontariamente e tempestivamente, comunicherà la propria adesione o astensione dallo sciopero indipendentemente dal proprio orario di servizio;

- la dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile (è revocabile solo se mancano più di cinque giorni dallo sciopero stesso); in base a tale comunicazione il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione;

- si provvederà alla vigilanza sugli alunni che eventualmente saranno presenti a scuola, utilizzando il personale docente (e in caso di necessità anche quello ausiliario) non aderente allo sciopero e nei limiti dell’orario di servizio (è possibile una diversa articolazione dell’orario, ma non una sua modifica in quantità di ore di servizio); non è consentito rimandare a casa gli alunni di insegnanti in sciopero a meno che non siano riconsegnati direttamente ai genitori;

- nel caso in cui non si sia provveduto a fare la comunicazione volontaria, l’eventuale adesione allo sciopero andrà, comunque, comunicata telefonicamente agli Uffici di Segreteria entro e non oltre le ore 7,45 del giorno in questione; in difetto chi non dovesse provvedere a tale adempimento verrà considerato assente ingiustificato dal servizio con tutte le conseguenze disciplinari del caso;

3. Per quanto non espressamente contrattato si rimanda alle disposizioni contenute nelle vigenti normative in materia di sciopero.

Minimi di servizio del personale ATA in caso di sciopero

 

  1. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua – sulla base anche della comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali – i nominativi del personale da includere nei conteggi di cui ai successivi commi tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle stesse.
  2. I nominativi inclusi nel contingente saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.
  3. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
  4. Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica si individuano le seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e dei relativi contingenti in applicazione della legge 146/90, dell’allegato al CCNL vigente e del contratto nazionale integrativo ( 8 ottobre 1999).
  5. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, è necessaria la presenza di:

· un assistente amministrativo,

· un collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale di Via Quarto dei Mille 175;

  1. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione dello stipendio, è necessaria la presenza di:

· il Direttore dei servizi Generali ed amministrativi,

· un assistente amministrativo,

· un collaboratore scolastico.

  1. Il Dirigente Scolastico individua il personale da includere nel contingente tenendo conto della disponibilità del personale in servizio. Nel caso in cui tale disponibilità non corrisponda alle necessità previste al comma 5, il Dirigente Scolastico può precettare il personale da includere nel contingente tenendo conto del criterio di rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero, assicurando uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l’intenzione di aderire allo sciopero stesso.
  2. Il Dirigente Scolastico individua il personale da includere nel contingente, sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  1. Disponibilità individuale
  2. Rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l’intenzione di aderire allo sciopero stesso

Sorteggio (in caso di adesione totale dello sciopero)

 


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